Nel procedimento camerale di sorveglianza, costituisce una causa di rinvio dell’udienza il legittimo impedimento del difensore, purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, sicché quando una tale circostanza risulti, il giudice che ne abbia conoscenza è tenuto, qualora ne ricorrano i presupposti, a rinviare l’udienza.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. 1 Penale, con la sentenza n. 21981 del 17 luglio 2020.