Con la recente Sentenza n. 22914 del 19 agosto la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brescia, ha enunciato il seguente principio di diritto: “il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”.