Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. Con Sentenza n. 2044 depositata il 23 gennaio 2044 scorso i Giudici di Legittimità, confermando l’orientamento dominate, hanno statuito che in caso di notifica di cartella esattoriale – non fondata su una sentenza passata in giudicato – avente ad oggetto, tra l’altro, anche sanzioni ed interessi maturati su crediti eraraili, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l’obbligazione tributari rimane quello quinquennale.
VICENDA PROCESSUALE
Un contribuente impugnava una intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle di pagamento riguardanti, in larga parte crediti tributari. In sede di oppoiszione venivano eccepiti oltre all’omessa notificazione delle cartelle prodromiche, anche vizi propri dell’intimazione e la prescrizione quinquennale dei crediti per i tributi erariali.
I Giudici di merito condividevano le prospettazioni di parte. In particolare il Collegio regionale, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, escludeva – sia per i tributi che per sanzioni ed interessi – l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale in assenza della fomazione di giudicato. Ciò in quanto, non poteva estendersi alla definitività di un atto della riscossione, il principio della conversione delle prescrizioni brevi in in prescrizione ordinaria, propria dell’actio iudiacti.
Avverso la sentenza del Giudice di appello, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione.
L’Avvocatura dello Stato con il primo motivo eccepiva come la definitività della cartella, anche in assenza di giudicato, comportasse l’applicazione della prescrizione decennale.
In secondo luogo il rappresentante dell’Amministrazione finanziaria distingueva il regime prescrizionale delle somme iscritte a titolo di sanzione. Secondo parte ricorrente solo per gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni autonomi operava la prescrizione qunquennale ex art. 20, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, e non anche per gli atti irrogativi di sanzioni emessi contestualmente all’avviso di accertamento del tributo, per i quali doveva essere applicata, ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. n. 18/12/1997, n. 472, il medesimo regime prescrizionale – decennale – del tributo stesso.
Con il terzo motivo la sentenza impugnata veniva contestata in ordine all’applicazione della prescrizione quinquennale agli interessi. Trattandosi di elementi accessori ai crediti erariali, nell’interpretazione del ricorrente, anche per la componente finanziaria operava il medesimo termine di prescrizione decennale.
LE STATUIZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE
I Giudici di Legittmità distinguono il regime prescrizionale riferito ai crediti erariali rispetto a quello operante per sanzioni ed interessi.
Riguardo i ruoli iscritti per crediti erariali, la Suprema Corte, riprendendo alcune delle osservazioni formulate dalla SS.UU. nella sentenza 17.11.2016, n. 23397 (1) ed in conformità al consolidato e maggioritario (2) indirizzo conferma che il termine prescrizionale rimane quello ordinario, cioè decennale.
Regole diverse sono applicabili alle somme iscritte in cartella relative a sanzioni pecuniarie ed interessi afferenti i crediti erariali.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato “…che è sufficiente osservare che, in caso di notifica di cartella di pagamento non fondata … su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è – come correttamente argomentato dalla difesa della contribuente – quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. (Cass., Sez. 6-5, 8.3.2022, n. 7486, Rv. 664137-01)…”.
SUGGERIMENTI PER I CONTRIBUENTI
Alla luce dell’orientamento dei Giudici di Legittimità, con riferimento alle sanzioni ed interessi addebitati in ruoli erariali, i contribuenti, decorsi cinque anni e due mesi dalla notifica della cartella, in assenza di atti interruttivi, potrebbero impugnare gli atti di intimazione di pagamento notificati dall’Agente della riscossione dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria Provinciale, al fine di far valere la prescrizione delle somme indebitamente richieste (3);
Note:
(1) Se la cartella di pagamento, o altro atto impositivo, non vengono impugnati tempestivamente, la prescrizione per la riscossione delle somme non è, necessariamente, quella decennale, ma quella, di dieci anni o più breve, per la riscossione di ciascun tributo.
(2) Cass., Sez. VI, 16.12. 2020, n. 28846; Cass., Sez. V, 27.11. 2020, n. 27188; Cass., Sez. V, 3.11. 2020, n. 24278; Cass., Sez. VI, 17.12. 2019, n. 33266; Cass., Sez. VI, 11.12.2019, n. 32308; Cass., Sez. V, 9.02.2007, n. 2941) Contra Corte di Cassazione, 23.11.2018, n. 30362; Corte di Cassazione, Civile Ord. Sez. VI, 18.1.2018, Sentenza n. 930.
(3) E’ stata predisposta una traccia di ricorso avverso avviso di intimazione che eccepisce la prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi iscritti a ruolo su crediti erariali relativi a cartella di pagamento non opposta.