Con Risposta n. 218 del 6 novembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che,
nel caso in cui i premi assicurativi relativi alle polizze vita sottoscritte dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo degli stessi lavoratori, gli stessi non possono essere detratti.
Affinché un onere possa essere detratto, infatti, è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a carico (art. 15 comma 1, del Tuir). Conseguentemente, i premi assicurativi versati dal datore di lavoro possono essere detratti dal lavoratore solo qualora il loro ammontare siano stato assoggettato a tassazione.