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Pignoramento presso terzi: in vigore l’art. 1 comma 32 della Legge 206/2021

Data di pubblicazione: 23 Giugno 2022

Cassa Forense ricorda che è in vigore, dal 22 giugno, l’art. 1 comma 32 della L. 206/2021 che prevede, nel pignoramento presso terzi, nuovi adempimenti a carico del difensore del creditore.
Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, deve  notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura. Successivamente dovrà  depositare telematicamente l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.

La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento venisse eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. 

Maggiori informazioni sul sito di Cassa Forense.

Fonte: https://www.cassaforense.it

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