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Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir): la bozza di circolare in consultazione fino al 12 febbraio

Data di pubblicazione: 22 Gennaio 2021

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir) che rispettino determinati requisiti di investimento. I redditi da questi generati non sono soggetti a imposizione e, dunque:

  • non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria;
  • non sono soggetti all’imposta di successione.

Per poter usufruire del regime Pir è necessario effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane, europee ed estere (appartenenti allo Spazio economico europeo e radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e regole, a partire dall’obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile, in consultazione, la bozza di circolare che fornisce chiarimenti, per risparmiatori e operatori del settore, sulle novità apportate alla disciplina fiscale dei Pir ad opera del decreto legge n. 124 del 2019, del decreto Rilancio e dalla Legge di bilancio 2021
In particolare quest'ultima ha introdotto, in relazione ai Pir Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno 5 anni. Tale credito d'imposta è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si considerano realizzate, o in compensazione tramite modello F24.

I soggetti interessati, privati investitori ed operatori finanziari, potranno inviare le proprie osservazioni sulla bozza di circolare entro il 16 febbraio 2021, all'indirizzo email dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

Qui il Comunicato Stampa dell'Agenzia Entrate.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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