La Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, con la sentenza 9 luglio 2020, causa C-86/19, ha chiarito che l’articolo 17, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, devono essere interpretati nel senso che il limite massimo per il risarcimento previsto in caso di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati costituisce un massimale di risarcimento che non può essere acquisito di diritto e in via forfettaria da ciascun passeggero in caso di perdita dei suoi bagagli consegnati.
Spetta al giudice nazionale, nel rispetto del limite massimo di DSP 1 131, stabilire l’importo accordato al passeggero a titolo di risarcimento del danno materiale e morale subìto in conseguenza della perdita del suo bagaglio consegnato. Pur incombendo al passeggero fornire gli elementi di prova necessari per determinare il suo danno, è compito del giudice nazionale garantire che le norme nazionali applicabili in materia non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a essere risarcito quale sancito all’articolo 17, paragrafo 2, e all’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione di Montreal.