Con l’Ordinanza n. 25810 del 4 settembre la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito che l’onere di erogare la pensione di anzianità in regime di totalizzazione – che permette l’acquisizione del diritto a un’unica pensione di anzianità per i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali – spetta all’Inps, e non alla Cassa previdenziale di riferimento del professionista.
L’onere dei trattamenti, spiega la Cassazione, è a carico delle singole gestioni pro quota, ma materialmente il versamento compete all’ente pubblico in base a convenzioni sottoscritte con gli istituti privatizzati.
È importante notare, tuttavia, che il lavoratore può richiedere la pensione se ha ripreso a versare contributi volontari all’Inps per raggiungere il periodo minimo di contribuzione richiesto. Tuttavia, perché questo sia possibile, il lavoratore deve dimostraredi soddisfare i requisiti di effettiva contribuzione, nel quinquennio precedente, previsti dalle regole in vigore in quel momento.