Con il Messaggio numero 2547 del 6 luglio l’Inps chiarisce che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. “opzione donna”, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
- esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto entro il 20 dicembre 2021;
- perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.
Conseguentemente, prosegue l’Istituto, le domande di pensione anticipata c.d. opzione donna devono essere esaminate alla luce delle indicazioni fornite con il presente messaggio e quelle respinte devono essere riesaminate, su istanza di parte, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato. I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri illustrati nel Messaggio.