Non vale ad escludere la condotta colposa il rispetto del limite massimo di velocità.
La circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell’attraversare costituisce infatti un “rischio tipico” e quindi prevedibile della circolazione stradale.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. 4 penale, con la sentenza n. 7094 del 24 febbraio 2011.