Con aggiornamento del 6 novembre l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha modificato una precedente risposta del 15 ottobre, relativa all’obbligo di patente a crediti per gli archeologi che operao all’interno dei cantieri.
L’Ispettorato conferma innanzitutto che gli archeologi “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, devono essere dotati della patente.
Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto di due fattori:
- che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio;
- che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla L. n. 4/2013, normata dalla L. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019, che non prevede esplicitamente l’istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare la professione.
Considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.
Clicca qui per accedere alle FAQ dell’INL in tema di patente a crediti.