Il pagamento del ticket sanitario integra l’assolvimento di un tributo e la cognizione della controversia spetta, pertanto, al giudice tributario.
Sulla base di questo principio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la Sentenza n. 5479/13 del 6 ottobre 2023, ha riformato la sentenza di primo grado che declinava la propria giurisdizione in favore di quella dell’autorità giudiziaria ordinaria.
La natura giuridica del pagamento del ticket, hanno chiarito i giudici della CGT campana, è da qualificare in termini fiscali, in quanto il versamento avviene non in ragione di un rapporto di sinallagmaticità tra le due contrapposte prestazioni, ma per finanziare la spesa pubblica nell’interesse della collettività.