La legge di conversione del Decreto "Sostegni-bis" (legge n. 106/2021) ha introdotto delle novità in materia di riscossione.
Tra queste, la sospensione, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5mila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla stessa data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Sono prive di qualunque effetto, precisa l'Agenzia Entrate-Riscossione, anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020, se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.