L’artista che svolge la propria attività con altri realizza un’attività professionale strutturata in forma associata, dunque è soggetto passivo ai fini IRAP.
Inoltre, l’esistenza di un agente dell’artista che si occupa in via permanente ed esclusiva della sua attività lavorativa, fa scattare il presupposto dell’autonoma organizzazione, la cui sussistenza potrà essere contestata dall’artista fornendo la prova di non essere il responsabile dell’organizzazione di cui beneficia.
Questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 21338 del 19 luglio 2023.