Se è una libera e discrezionale scelta del contribuente non si torna indietro, salvo che non sia riscontrabile un errore materiale o la duplicazione o l’inesistenza della obbligazione.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con la sentenza n. 267 del 24 marzo scorso, ha ritenuto, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, che l’opzione fiscale, volontariamente esercitata per usufruire del regime di imposta sostitutiva a seguito di rivalutazione dei cespiti immobiliari, costituisce manifestazione di volontà irretrattabile e non una dichiarazione di scienza.