Con l’opposizione ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011 esperita entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l’opponente può limitarsi a dedurre la mancata notificazione del verbale di accertamento quale vizio di formazione della pretesa dell’Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del Codice della Strada.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza n. 4690 del 14 febbraio 2022.