Le misure che hanno inciso, riducendoli, i vitalizi regionali trentini in corso di erogazione, diretti e di reversibilità (riduzione del 20%, limite al cumulo con il vitalizio parlamentare, contributo di solidarietà), non ledono il principio del legittimo affidamento in quanto, da un lato, trovano una ragionevole giustificazione nelle esigenze di contenimento della spesa, di sobrietà ed equità, già presenti nella legislazione dello Stato e da essa promosse; dall’altro lato, non trasmodano in un regolamento irrazionale, lesivo del principio evocato.
Così si è espressa la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 136 depositata il 3 giugno 2022, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5. L’esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in questi trattamenti, è stata ritenuta dalla Corte preponderante rispetto alla tutela dell’affidamento, considerato anche l’ammontare del trattamento che le misure riduttive consentono di mantenere.
In particolare la Corte ha riconosciuto che gli interventi riduttivi in questione rientrano nella competenza del legislatore regionale, poiché è riconducibile all’autonomia della Regione la disciplina dei vitalizi spettanti a chi è stato consigliere regionale.