Con Messaggio n. 2403 del 27 giugno l’Inps ricorda dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali.
Già con la Circolare n. 107 del 3 ottobre 2022 l’Istituto aveva indicato che «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata Inps relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011».
Nel Messaggio l’Inps precisa inoltre che il termine di quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai DPCM, nei casi in cui siano applicabili.