Con Risoluzione n. 62 del 13 novembre l’Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello presentato da una Associazione in merito agli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 1 Dl n. 167/1990) cui sono tenute le imprese di assicurazione estere dei rispettivi gruppi operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS) in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani.
L’Agenzia chiarisce che l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per le suddette compagnie di assicurazione, che optano per la tassazione dei redditi di capitale assicurativi, è riconosciuto se nell’operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di tracciare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano.
Inoltre, qualora il trasferimento transfrontaliero avvenga in presenza di più intermediari, il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti nell’operazione di trasferimento esonera dall’adempimento l’altro intermediario, a condizione che quest’ultimo possa dare evidenza dell’avvenuta comunicazione da parte dell’intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.