Con Comunicazione ai COA del 19 novembre il Consiglio Nazionale Forense fornisce un parere in merito all’obbligatorietà di esibizione o acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) a carico dell’avvocato nel caso di conferimento di incarico professionale o di liquidazione di compensi da effettuarsi ad opera di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, parere che si è reso necessario a seguito di richieste di chiarimenti pervenuti al Consiglio Nazionale che evidenziano come molte PP.AA. subordinino i pagamenti e/o lo stesso conferimento dell’incarico professionale all’esibizione da parte dell’avvocato dell’attestato di certificazione della regolarità contributiva.
Tale prassi è sostenuta dalla posizione in merito espressa dall’ANAC, secondo cui il conferimento di incarichi legali ricade quantomeno nell’ambito di applicazione dei principi generali del codice degli appalti pubblici, con tutte le necessarie conseguenze in ordine alle modalità di scelta del contraente e agli adempimenti connessi, e ritiene pertanto obbligatoria l’esibizione del DURC anche da parte dell’avvocato cui viene conferito incarico professionale.
Il CNF ritiene questa posizione infondata ed errata, in quanto i servizi legali sono espressamente indicati come settori esclusi dalle conferenti direttive europee in materia di appalti, ma anche, dall’art. 17, comma 1. Lett. d), punto n. 1, del codice dei contratti pubblici, ed il conferimento del mandato professionale accede piuttosto ad un contratto d’opera professionale del tutto peculiare, avente come specifico oggetto una prestazione professionale tipica e riservata, e come tale basata sul principio fiduciario e sul cd. “intuitu personae”.
Per queste ragioni, il Consiglio nazionale forense ha impugnato di fronte al TAR Lazio le linee guida ANAC n. 12 del 2018, ed il giudizio è ancora pendente ed incardinato presso la prima sezione del Tar Lazio con il numero di R.G. 15385/2018.
Secondo il CNF il DURC è dunque strumento di verifica dell’affidabilità contributiva delle imprese che forniscono lavori e/o servizi alle PP.AA., ed è pertanto limitato nell’applicazione a tali soggetti, nel quadro delle conferenti norme in tema di contratti pubblici, e non dovrebbe essere esteso al di fuori di tale contesto soggettivo.
In attesa della conclusione della vertenza legale pendente di fronte al Giudice amministrativo, il CNF non può che ribadire come il DURC non possa essere validamente richiesto agli avvocati, e al contempo, allo scopo di non frapporre ostacoli e/o difficoltà all’esercizio professionale da parte degli avvocati affidatari di incarichi da parte di PP.AA., ritiene utile segnalare agli iscritti la disponibilità della Cassa forense al rilascio di documentazione analoga al DURC.