Il 24 novembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta in tema di nuovo Patent box, il regime che ha previsto una deducibilità fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per alcuni beni immateriali.
Alla luce del provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022 e di quanto precisato nella Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 l’Agenzia chiarisce che il contribuente che intenda beneficiare della disapplicazione delle sanzioni ha l’onere di comunicare annualmente, in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box, il possesso della documentazione idonea al fine di fruire della c.d. “penalty protection”, barrando la casella 2 dell’apposito rigo della dichiarazione dei redditi (OP21 nei modelli REDDITI SC/SP/ENC e RS147 nel modello REDDITI PF) relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.
Tale onere non viene meno nel caso in cui non si è in possesso di nuovi beni immateriali agevolabili, in relazione ai quali la normativa di riferimento impone di esercitare una nuova opzione.