È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 di domenica 25 ottobre 2020 il nuovo D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante le nuove restrizioni introdotte dal Governo per tentare di porre un argine al dilagare dei contagi in questa seconda ondata di Covid-19.
Il nuovo D.P.C.M. impone la sospensione di tutta una serie di attività che, in precedenza, erano autorizzate, seppure limitatamente al rispetto dei Protocolli e/o con limitazioni di orario.
A partire da lunedì 26 ottobre 2020, e sino al 24 novembre 2020, sono sospese le attività di:
- Parchi tematici e di divertimento; restano invece attive le attività ludico ricreative (ad es. baby parking e ludoteche), ma tali attività sono consentite solo se condotte con l’ausilio di operatori cui affidare i bambini e ragazzi che fruiscono dei servizi, con obbligo di rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Teatri, sale da concerto e cinema, anche all’aperto
- Confermato il divieto già in vigore di attività per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
- Fiere di qualsiasi genere (nel precedente decreto le fiere nazionali ed internazionali erano ancora consentite);
- Confermato il divieto già in vigore per sagre ed eventi similari (art. 1, punto 9, lettera n);
- Vietati convegni e congressi e similari. Consentito esclusivamente lo svolgimento “a distanza”, es. tramite webinar.
Ancora più limitate le attività di somministrazione alimenti e bevande, che vedono ulteriormente contrarsi l’orario di apertura. In particolare:
- le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e similari) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Tali attività, tuttavia, restano aperte senza limitazioni di orario se ubicate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, fermo restando il rispetto della distanza minima di sicurezza;
- l’attività di asporto è consentita fino alle ore 24.00, ma per l’intera giornata vige il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- la consegna a domicilio è sempre consentita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il confezionamento ed il trasporto stesso.
Viene meno la differenziazione di orario precedentemente prevista per le attività con e senza servizio al tavolo. Tutti gli esercizi di ristorazione devono chiudere al pubblico alle ore 18.00 (festivi compresi).
Si riduce anche il numero di commensali che possono essere presenti al medesimo tavolo: dai 6 previsti dal precedente decreto, si scende a quattro (o più, ma solo se si tratta di familiari conviventi).
La ristorazione resta comunque consentita senza limiti di orario nelle strutture ricettive (alberghi e similari), ma solo limitatamente ai clienti alloggiati.
Restano autorizzate le attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Fermo restando il divieto di consumo di alimenti e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico oltre le ore 18.00, disposizione evidentemente tesa a mettere uno stop definitivo alla “movida”, resta comunque ancora in vigore la facoltà di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze, ubicate nei centri urbani, nelle quali si possono creare situazioni di assembramento. Tale chiusura può essere disposta a partire dalle ore 21.00, con possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle private abitazioni.
Per quanto riguarda il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona, restano in vigore le norme precedenti, ovvero tali attività sono autorizzate nel rispetto tassativo dei Protocolli di sicurezza.
Viene però introdotto un nuovo obbligo: ogni locale aperto al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, deve esporre un cartello all’ingresso del locale che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso. Tale numero deve essere calcolato sulla base delle linee guida in vigore.
L’esercizio di attività sportiva subisce una dura limitazione.
Sono sospese:
- Palestre;
- Piscine;
- Centri natatori;
- Comprensori sciistici, che potranno essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale. Gli impianti possono essere sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee, rivolte ad evitare assembramenti.
E’ permesso svolgere attività sportiva o motoria all’aria aperta, in forma privata, anche in parchi o aree attrezzate, ma sempre nel rispetto di una distanza minima di due metri.
Restano autorizzati all’esercizio dell’attività i centri di riabilitazione.
Sono inoltre sospese le attività dei:
- Centri benessere;
- Centri termali (tranne quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).
Sono sospese anche le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Per quanto riguarda l’impatto delle nuove disposizioni sulle attività economiche, occorre fare riferimento non solo alle attività direttamente interessate da sospensione o limitazione di orario, ma anche a quelle indirettamente “colpite” da ulteriori restrizioni introdotte con il D.P.C.M. qui in esame.
A tal proposito si pone in evidenzia la modifica che ha interessato le disposizioni relative alle feste; come si ricorderà, con il precedente decreto erano state vietate tutte le feste, salvo quelle connesse a cerimonie religiose o civili, consentite comunque con un numero massimo di 30 partecipanti.
Il nuovo decreto, invece, vieta ogni tipo di festa, anche quelle connesse a cerimonie religiose o civili, con ciò andando indirettamente ad assestare un duro colpo a tutto l’indotto riconducibile all’organizzazione di eventi, che già deve confrontarsi con il divieto di congressi, sagre e fiere.