L’articolo 1 della Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha istituito un nuovo contributo di solidarietà straordinario, sotto forma di prelievo una tantum per l’anno 2023, per le imprese che operano nel settore di produzione e vendita di energia elettrica o gas metano, di estrazione e rivendita di gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, ed ha inoltre introdotto modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette previsto dall’articolo 37 del c.d. Decreto Ucraina.
Con Circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti su entrambe le misure.
Contributo di solidarietà straordinario per il 2023
I soggetti tenuti al pagamento del contributo di solidarietà straordinario per il 2023 sono le imprese che esercitano nel territorio dello Stato una o più delle seguenti attività:
- produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita;
- rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale;
- produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;
- importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia
elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi; - introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia
elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
Rientrano dell’ambito soggettivo di applicazione del contributo i soggetti operanti nel settore energetico che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (periodo d’imposta 2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), hanno conseguito ricavi derivanti dalle attività indicate in premessa pari ad almeno il 75% dei ricavi complessivi annui.