Il 1° gennaio 2021 è scattato il termine ultimo per l’adeguamento dell’applicazione della definizione di default da parte degli istituti bancari. Sono infatti entrate in vigore le nuove norme contenute nel regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione europea che disciplinano, in maniera più stringente rispetto a quelle precedenti, l’applicazione della definizione di “default” per le esposizioni dei clienti. Le nuove regole cambiano la metodologia con cui gli istituti bancari dovranno classificare i propri debitori e, quindi, calcolare i requisiti patrimoniali minimi obbligatori. La disciplina prudenziale riguardo la classificazione di “default” rimane in linea di base la medesima, ovvero deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni: debitore in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di una obbligazione rilevante; la banca giudica improbabile che senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione. La nuova disciplina, cui scadenza per l’adeguamento era appunto il 1° gennaio 2021, va a modificare la definizione di “obbligazione rilevante”, cardine della prima delle due condizioni che possono condurre alla classificazione di “default”. Il nuovo regolamento stabilisce che una esposizione creditizia scaduta va considerata “rilevante” quando l’ammontare dell’arretrato supera ENTRAMBE le seguenti soglie: i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta) ii) l’1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa). Nel caso in cui entrambe queste due soglie vengano superate scatta il conteggio dei 90 giorni consecutivi di scaduto: superati i 90 giorni di scaduto il debitore è classificato in stato di default. Importante: il nuovo regolamento elimina la possibilità di compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (i margini disponibili).
Banca d’Italia sottolinea come un debitore classificato a default sulla base della nuova definizione non sia classificato automaticamente anche a sofferenza nella Centrale dei Rischi: “La definizione di “sofferenze” non viene toccata dalle nuove regole europee sul default. Gli intermediari segnalano un cliente “in sofferenza” solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. La classificazione presuppone che l’intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito”, spiega Banca d’Italia. Una delle innovazioni portate dal regolamento, tuttavia, è l’uniformazione della classificazione “a sofferenza” a tutti gli intermediari che fanno parte dello stesso gruppo bancario o finanziario: “se un cliente è affidato da più intermediari dello stesso gruppo, la classificazione a sofferenza dovrà considerare tutte le informazioni – positive e negative – che lo riguardano disponibili all’interno del gruppo stesso”. Il nuovo regolamento, inoltre, non vieta di per sé lo sconfinamento sul conto corrente: le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa”, spiega Banca d’Italia. Di seguito vengono proposti i link ad alcune risorse utili per la comprensione della nuova normativa.
- Normativa bancaria di riferimento: EBA/RTS/2016/06, EBA/GL/2016/07
- Regolamento delegato (UE) 2018/171
- Banca d’Italia, comunicazione alle banche
- Banca d’Italia, domande e risposte sulla nuova definizione di default
- Banca d’Italia, Chiarimenti sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei Rischi