Commercialisti e consulenti del lavoro

Consulenza specializzata al servizio del cliente

Novità per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Data di pubblicazione: 04 Gennaio 2023

L’Agenzia Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per il pagamento dell’imposta di bollo e la guida, per escludere, dalla selezione per la costituzione dell’Elenco B del bollo, le fatture elettroniche con Tipo Documento TD28 emesse per la comunicazione esterometro nel caso di ricezione di fattura cartacea con addebito IVA da operatore sammarinese per acquisto di beni.

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.
Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, l’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).
I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare/arricchire l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.
Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021 ha dettato le regole di funzionamento del nuovo sistema.

Studio Mario Rossi e Associati

Via Gregorio X, 46
29121 Piacenza (PC)
Tel: 0523-12345678 - Fax: 0523-87654321

Via Gregorio X, 46
29121 Piacenza (PC)
Tel: 0523-12345678 - Fax: 0523-87654321

Via Gregorio X, 46
29121 Piacenza (PC)
Tel: 0523-12345678 - Fax: 0523-87654321

P.IVA: 01234567890