L’Art. 154 del Decreto "Rilancio" introduce una serie di modifiche all’art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.
La lettera a) del citato articolo prevede il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale della predetta sospensione.
In particolare, fino al 31 agosto, sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione.
I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine finale della medesima sospensione (quindi, entro il 30 settembre 2020).
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum in cui vengono illustrate le disposizioni contenute nel Decreto"Rilancio".