La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. :copia informatica"), dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.
Questo, in sintesi, il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 21328 del 5 ottobre 2020.