Con la Risposta n. 471 del 29 novembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nell’ipotesi di chiusura del fallimento “in pendenza di giudizi” le note di variazione Iva in diminuzione dovranno essere emesse ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto IVA, nella versione vigente ante 26 maggio 2021, e quindi solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto, momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori.