Nella Risposta ad interpello n. 462 del 15 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito al trattamento fiscale del Contributo per malattia di lunga durata e del Bonus straordinario Covid–19 erogati dall’Ente Bilaterale, una tantum e in misura fissa, ai lavoratori dipendenti iscritti.
L’Ente Bilaterale che ha presentato l’interpello, dopo aver chiarito la natura e finalità dei due contributi, chiede se, in qualità di sostituto di imposta, debba applicare per i suddetti i contributi la ritenuta a titolo di acconto.
L’Agenzia chiarisce che i contributi in esame, corrisposti una tantum e in misura fissa agli iscritti che ne facciamo richiesta ed erogati per finalità assistenziali, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui all’articolo 6 del Tuir (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa e redditi diversi). Conseguentemente, non sono soggetti a ritenuta di acconto ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600/1973.