In caso di accertamento e verifiche presso i locali dell'impresa, non è necessaria la presenza del titolare, ma è sufficiente quella di un delegato, cui l'incarico può essere conferito anche oralmente, non essendo prescritti particolari requisiti di forma.
Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, con la Sentenza n. 24262 pubblicata il 4 agosto 2022.
Alla fattispecie oggetto della sentenza, precisa la Suprema Corte, non è infatti applicabile l’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Decreto Iva), che prevede l'obbligo di eseguire l'accesso "in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato" che riguarda, come testualmente previsto solo questa specifica ipotesi, evidentemente diversa da quella ricorrente nel caso in esame, posto che l'accesso è stato eseguito presso la sede di società di capitali.