Oggi commento una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 20166 del 25.09.2020, che mi riguarda da vicino, avendo sostenuto la difesa del contribuente nel relativo giudizio.
La CTR Piemonte aveva ritenuto, condividendo la tesi dell’Amministrazione Finanziaria, che, correttamente, l’Ufficio non aveva tenuto conto, nel commisurare lo scostamento dal reddito accertato, del ricavato della cessione da parte del ricorrente di un ramo d’azienda “in ragione della mancata relazione temporale tra le spese sostenute nel biennio 2004-2005 e l’incasso conseguente alla cessione di azienda avvenuto nel dicembre 2005”.
Ha cioè ritenuto che la somma ricavata fosse pervenuta alla fine del 2005 e che quindi, pur formalmente relativa a quell’anno, non avrebbe potuto contribuire a far fronte alle spese relative al periodo considerato dalla verifica e rettificato mediante il Cd. “redditometro”.
Nel ricorso in Cassazione ho sostenuto e la Suprema Corte ha confermato, che l’art.38 comma 4 del d.P.R. n.600 del 1973, pone come parametri, per giustificare l’accertamento sintetico, le disponibilità di beni del contribuente riferibili agli anni considerati e il raffronto tra il dichiarato e il reddito accertabile sinteticamente.
Nel caso in esame, risulta oggettivamente che, sia pure nel dicembre del 2005, il contribuente abbia avuto la disponibilità, in quell’anno, di euro 31.414,00. La norma non pone alcun altro indicatore, per computare la percentuale di scostamento, legittimante il metodo di accertamento applicato, se non la disponibilità nell’anno d’imposta in verifica, senza alcun riferimento al mese, dell’anno medesimo, in cui il contribuente abbia potuto disporre della risorsa, nel caso in esame, poi dichiarata con il modello unico 2006. La tesi contraria dell’Ufficio, se accolta, introdurrebbe, in aggiunta alla lettera della norma, una variabile non prevista, un elemento mobile di incertezza per valutare la legittimità del ricorso all’accertamento sintetico. Oltre che attribuire una discrezionalità all’Ufficio nello stabilire se il periodo dell’anno, in cui il contribuente sia venuto nella disponibilità di una nuova entrata, renda questa utilmente valutabile per legittimare o meno l’accertamento sintetico. L’Ufficio assume poi che la situazione reddituale, cui far riferimento per giustificare il ricorso all’accertamento induttivo, sia quella sussistente all’inizio dell’attività accertativa, ma tale dato giustifica l’avvio dell’accertamento con quella metodologia, ma non fissa di per sé la legittimità dell’avviso di accertamento, se nel corso dell’anno in verifica sopravvenga un’entrata che escluda lo scostamento.
Accogliendo il motivo di ricorso proposto la sentenza della CTR è stata cassata e il giudizio rinviato alla CTR del Piemonte in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato, per il riesame.
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