Per beneficiare dell’esenzione da Iva le prestazioni di servizi svolte dalla società presso una Rsa è necessario che vi sia la gestione "globale" della casa di riposo.
Di conseguenza, è possibile riconoscere l’esenzione da IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n.21) del Decreto IVA solo a seguito della stipula del nuovo contratto, che preveda i servizi in aggiunta alle prestazioni già rese in base al contratto in corso di esecuzione.
Ciò non toglie che le "singole prestazioni" previste dall’attuale contratto possano essere fatturate in regime di esenzione IVA ove abbiano le caratteristiche per rientrare in una delle fattispecie previste dal citato articolo 10.
Questa, in sintesi, la Risposta n. 240 del 3 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.