Con Decreto del 10 maggio 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato le operazioni esonerate dall’obbligo dell’invio telematico, includendo quelle non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, tra cui rientrano le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo riguardanti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente (art. 2, comma 1 lett. ff Dpr 696/1996).
L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi conferma quindi che le agenzie di viaggio non sono tenute a trasmettere in via telematica i corrispettivi percepiti dai propri clienti per la prenotazione dei servizi richiesti.