Con Risposta n. 429 del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata comunicazione dei crediti d’imposta a favore delle imprese cd. “energivore” relativi al terzo trimestre 2022 non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale, se la fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti è arrivata oltre i termini previsti, ossia dopo il 16 marzo 2023, data di decadenza per l’invio.
La comunicazione potrà essere presentata senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e senza effettuare il versamento della sanzione di 250 euro prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dl n. 471/1997.
Viene invece confermato che il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023 e la comunicazione, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può comunque essere effettuata oltre tale termine.