Con la Risposta n. 123 del 22 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il trattamento fiscale dei servizi sostitutivi delle somministrazioni di vitto in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono l'attività lavorativa in modalità di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. c), del Tuir.
L'Agenzia, in particolare, risponde ad un ente bilaterale che, in considerazione delle esigenze legate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto da aprile 2020 lo svolgimento da parte dei propri dipendenti della prestazione lavorativa in modalità "smart working".
Le Entrate chiariscono che, ai fini delle imposte dirette, il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto erogato in favore dei propri lavoratori agili, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, dunque, l'istante non è tenuto ad operare, anche nei confronti dei lavoratori in smart-working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef sul valore dei buoni pasto fino a 4 euro, se cartacei, o 8 euro, se elettronici.