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Nessun obbligo per l’Agenzia Entrate di motivare il mancato recepimento delle osservazioni del contribuente

Data di pubblicazione: 16 Dicembre 2020

La CTR Piemonte aveva ritenuto illegittimo l'atto impugnato per avere l'Ufficio solo sbrigativamente e senza specifica motivazione in ordine al loro rigetto ritenuto infondate le osservazioni del contribuente formulate in seguito alla redazione e notifica del PVC;
La Corte di Cassazione ritiene invece, con l’ordinanza n. 28405 del 14.12.2020, coerentemente con la propria costante giurisprudenza in tema, che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8378 del 31/03/2017) sia in tema di imposte sui redditi sia in tema di IVA è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000.
Ciò perchè da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo.
Nella prima parte dell'art. 12, comma 7, citato, vi è solo l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di "valutare" le osservazioni del contribuente ma non si aggiunge l'ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo, a pena di nullità.
Solo in alcune specifiche fattispecie il legislatore ha previsto che l'avviso di accertamento debba essere espressamente motivato tenendo conto delle ragioni esposte dal contribuente: si ricordi il previgente art. 37-bis comma 5° d.P.R. 600 del 1973, -analogamente l'art. 10-bis della L. n. 212 del 2000, che ha sostituito l'art. 37-bis citato, dispone, al comma 8, che "l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6".
Ancora può ricordarsi come l'art. 7 della legge 413 del 1991, poi, preveda che "gli uffici possono, previa richiesta per lettera raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni, a pena di decadenza ai fini dell'accertamento, determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi"; e come per le società che si presumono non operative l'art. 30 della legge 724 del 1994, nel testo anteriore al 2006, prevedeva che "tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta".
Secondo l’ordinanza in commento, al di fuori di tali ipotesi non vi è alcun obbligo per l’Agenzia delle Entrate di motivare il rigetto alle osservazioni del contribuente.
 
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