L’Agenzia Entrate, con la risposta n. 334 del 21 giugno 2022, ha precisato che la normativa relativa alle start-up innovative preclude la distribuzione di utili anche nell’ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione. Il divieto di distribuzione di utili è, infatti, finalizzato a favorire l’investimento degli stessi per la crescita della start-up.
Qualora una start-up innovativa corrispondesse una quota di utili ad un associato in partecipazione perderebbe quindi i requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2 Dl n. 179/2012, che alla lettera e) dispone che la start-up non distribuisce, e non ha distribuito, utili.