Durante il periodo di congedo straordinario, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, esclusi i pagamenti variabili della retribuzione; l’indennità è comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.
Il periodo stesso è coperto da contribuzione figurativa.
Il chiarimento in merito ai criteri di calcolo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità, relativamente all’indennità per il congedo straordinario dei lavoratori dipendenti del settore privato, è stato fornito dall’Inps con Messaggio n. 30 del 4 gennaio, a conferma dell’interpretazione già fornita con le Circolari n. 64 del 15 marzo 2001 e n. 32 del 6 marzo 2012.