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NASpI anticipata: restituzione proporzionale se la chiusura dell’attività non è imputabile al precettore

Data di pubblicazione: 27 Maggio 2024

Con sentenza n. 90 del 20 maggio 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del DL n. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.

Il caso esaminato dalla Corte ha riguardato un soggetto a cui era stata concessa l’anticipazione della NASPI per avviare un’attività di ristorazione. L’Inps, successivamente, gli aveva chiesto la restituzione integrale dell’indennità di disoccupazione dopo che lo stesso aveva dovuto chiudere l’attività prima del termine del periodo per il quale la NASpI gli era stata accordata, per cause a lui non imputabili (restrizioni Covid), ed aveva trovato un’occupazione come lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Fonte: https://www.cortecostituzionale.it

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