Con l’ordinanza n. 24095 del 30.10.2020 la Corte di Cassazione torna sul tema della motivazione degli avvisi di accertamento verso i soci con richiamo “per relationem” a quello verso la società ed alla mancata allegazione di quest’ultimo.
Ribadisce il precedente orientamento ovvero che "in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall’art. 7 della I. n. 212 del 2000, e dall’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi", (Cass. sez. VI-V, ord. 4.6.2018, n. 14275), esprimendosi, in materia di società di persone, un principio che merita di essere esteso, per identità di ratio, anche alle società a responsabilità limitata.
Viene quindi enunciato il principio di diritto secondo cui "In tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall’art. 7 della I. n. 212 del 2000, e dall’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società a responsabilità limitata, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio non partecipante all’amministrazione, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., ha il diritto di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi, incluso il processo verbale di costatazione redatto nei confronti della ‘società".
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