La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26204 del 18.11.2020 ha precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito dì integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016 n. 22232).
In sostanza, ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione della sentenza, è necessario che la pronuncia consenta di individuare mediante quale procedimento logico il giudice è pervenuto alla decisione, il che postula l’indicazione degli elementi da cui viene tratto il convincimento nonché la loro disamina logica e giuridica, poiché solo in tal modo è possibile procedere al controllo delle ragioni che sono poste a fondamento della decisione.
E’ ben vero che la sentenza del giudice di appello può essere motivata per relationem, facendo riferimento alla sentenza del giudice di primo grado, purchè, tuttavia, il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass. civ., 23
settembre 2019, n. 18754).
Cosa che nel caso di specie non era stata fatta dalla CTR.
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