Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia Entrate il modello EAS con i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Il modello deve essere inviato, in via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Fino al 30 novembre sarà ancora possibile inviare il modello EAS per il periodo d’imposta 2022, grazie all’istituto della remissione in bonis, art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, versando una sanzione di 250 euro (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).