In Gazzetta Ufficiale (n.79 del 04/04/2024) il Decreto del Ministero dell’Interno che definisce le modalità e i requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.
L’ingresso e il soggiorno degli stranieri è consentito ai lavoratori che:
a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;
d) dimostrino un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 27-quater, comma 1, del DL n. 286/1998 (TU sull’immigrazione).
Non è richiesto il nulla osta provvisorio (art. 40, comma 5, DPR n. 394/1998) nel caso di ingresso di nomade digitale.
Non è richiesto il nulla osta al lavoro (art. 31 del DPR n. 394/1998) nel caso di ingresso di lavoratore da remoto.
Il visto viene rifiutato o, se già rilasciato, viene revocato, nel caso in cui il datore di lavoro o committente residente nel territorio dello Stato risulti condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all’art. 22, comma 5-bis, del testo unico.