Con Interpello n. 2 del 26 aprile il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito presentato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, che chiedeva se “È da ritenersi conforme all’ACSR del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell’ACSR”.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, organizzati dalle Università e rivolti ai cosiddetti “lavoratori equiparati” possono prevedere un numero di studenti partecipanti non superiore a 35 unità.
Allo stato della normativa attuale, ha infatti precisato il Ministero, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso non si può prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.