L’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari:
- di valore fino a 50.000 euro;
- notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.
Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.
A chiarirlo il Ministero del’Economia e delle Finanze, nel Comunicato Stampa n. 13 del 22 gennaio.