Con l’ordinanza n. 23004 del 21.10.2020 la Corte di Cassazione ribadisce che il ricorso che si limita ad esporre, in forma narrativa e senza alcuna articolazione specifica dei motivi, una richiesta di riconoscimento dei costi in detrazione dai ricavi, è inammissibile.
L’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. prevede che il ricorso per cassazione debba contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.
Pertanto dal suo contenuto devono potersi cogliere quali siano le specifiche doglianze avverso la decisione impugnata, con la precisa indicazione da parte del ricorrente delle norme che si assumono violate e dei vizi denunziati. Tale requisito non sussiste nel caso in cui il ricorrente si limiti a riproporre le stesse deduzioni ed argomenti già avanzati nel giudizio di merito, senza confrontarsi con la specifica statuizione resa al riguardo dal giudice del merito.
Nel caso in esame il ricorrente ha omesso di dedurre specificamente quali affermazioni contenute nella sentenza impugnata siano a suo giudizio in contrasto, e per quale motivo, con le norme di legge regolatrici della fattispecie, ovvero in che modo e per quali motivi specifici la decisione possa incorrere in altri vizi denunziabili con ricorso per cassazione.
Tale forma espositiva non consente alla Corte di svolgere il richiesto controllo di legittimità sulla decisione impugnata.
Il giudizio di cassazione, infatti è caratterizzato dalla critica vincolata ai motivi specificamente proposti dalle parti, per cui queste non possono limitarsi ad una generica affermazione di erroneità della sentenza impugnata che non abbia accolto le argomentazioni formulate in quella sede, e riproposte con il ricorso in Cassazione.
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