Con Ordinanza n. 22592 del 9 agosto 2024 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito che, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, in quanto, in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge.
Nel caso in cui, invece, la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev’essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l’accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.