L’utilizzo da parte del lavoratore dei permessi ex lege 104 in attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso, può costituire giusta causa di licenziamento.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (Ordinanza n. 6469 del 12 marzo 2024), ricordando che l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile.
La norma, infatti, non consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la stessa è preordinata, in quanto il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela.
Dunque, ove manchi il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e, quindi, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro.