Non si tratta infatti della sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso perché una delle parti non ha rispettato i contenuti previsti dal patto fiduciario.
Non è soggetta a trascrizione ai sensi del n. 2 dell’articolo 2652 codice civile, perché non è volta a ottenere la pronuncia di una sentenza che tenga conto del contratto non concluso, la domanda giudiziale con la quale si chiede – previo accertamento dell’obbligo del convenuto, nascente da un patto fiduciario, di intestare un immobile all’attore – la condanna ad adempiere detto obbligo.
A stabilirlo è il decreto del Tribunale di Firenze del 31 maggio 2022 – n. 42/2022, che ha rigettato il reclamo proposto dal proponente avverso la riserva apposta dal Conservatore dei registri immobiliari di Firenze alla trascrizione della domanda.