L'INL, con la Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, fornisce alcune indicazioni in merito alle modifiche apportate dal DL n. 146/2021 (DL Fiscale) all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008.
Si rileva che il provvedimento normativo è in questo momento in fase di conversione e pone l’attenzione ad uniformare i comportamenti ispettivi, a tale riguardo si anticipano di seguito gli aspetti maggiormente rilevanti.
- Si pone in evidenza la necessità di intensificare a livello locale ogni possibile collegamento con i servizi di prevenzione delle ASL in modo da poter realizzare una vigilanza coordinata e congiunta. Tali attività congiunte, che potranno svilupparsi con la partecipazione del solo personale ispettivo ordinario, dovranno tener conto della opportunità di procedere, in caso di violazioni come ad esempio di “lavoro nero” ad operare un unico provvedimento di sospensione e un unico provvedimento di revoca, una volta verificate tutte le condizioni abilitanti, tenuto conto della competenza esclusiva dell'INL in materia di lavoro irregolare. Pertanto, gli Uffici dovranno favorire la costituzione di gruppi di intervento ispettivo integrati anche con la partecipazione di personale, civile e militare, con specializzazione tecnica, ferma restando l'opportuna programmazione congiunta con le ASL da condividere negli organismi locali.
- In caso di mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi si ritiene che il provvedimento di sospensione possa essere effettuato solo qualora sia constatata la mancata redazione del DVR mentre, qualora venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all'eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all'emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all'annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR. Va tuttavia considerato che per talune fattispecie l'assenza del DVR non è oggetto di prescrizione in alcuni casi, tra i quali: nel caso in cui le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici a atmosfere esplosive, a cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto, in tali casi, il personale ispettivo, oltre a comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria, avrà cura di indicare, nel provvedimento di sospensione, la necessaria elaborazione del DVR quale condizione della revoca.
- . Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione: ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il piano in questione.
- . Mancata formazione ed addestramento: il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all'addestramento. Il personale ispettivo verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata e nel caso in cui non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata, si procederà con l'adozione del provvedimento di sospensione. Nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%, quindi, l'ulteriore causa di sospensione potrà essere contestata solo se gli stessi risultino adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti l'obbligo di formazione e quello di addestramento. In caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori “in nero” conseguirà alla verifica della prenotazione del corso di formazione e della visita medica, ove obbligatoria.
- . Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile: il provvedimento di sospensione va attuato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo. Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l'assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP.
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS): la sospensione viene applicata solo nel caso in cui non sia stato elaborato il POS, tale elaborazione del POS può essere dimostrata anche dal relativo invio al coordinatore o all'impresa affidataria. i fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il POS.
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall'alto, situazione diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.
- Mancanza di protezioni verso il vuoto: qualora le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate assenti.
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. La sospensione va effettuata quando le armature di sostegno sono mancanti o insufficienti da essere considerate assenti. Discorso a parte che va tenuto in considerazione riguarda le prescrizioni indicate nella relazione tecnica di consistenza del terreno.
- Lavori in prossimità di linee elettriche si attuano le sospensioni quando i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche non rispettando le distanze minime di legge
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti come impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale. Ai fini dell'adozione del provvedimento, rileva l'assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
In conclusione, si sottolinea che per tutte le ipotesi di sospensione sopra elencate, il personale ispettivo provvederà ad adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili alla predetta procedura. La revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta alla osservazione di tutte le prescrizioni impartite alla cui verifica dovrà procedersi con la massima tempestività.
(Fonti normative: Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, DL n. 146/2021, D.Lgs n. 81/2008)